Normativa OTTOBRE 2009
Circolare n. 86
MIURAOODGOS prot. n. 10825 R.U./U
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica
- Ufficio Sesto -
Roma, 22 ottobre 2009
Oggetto: Servizio nazionale di valutazione - Rilevazione degli apprendimenti - Anno scolastico 2009-2010
Come è noto alle SS.LL., l'art.3, comma 1, lettera b, della legge 2
8 marzo 2003, n.53, concernente la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ha assegnato all'Istituto nazionale per
la valutazione del sistema di istruzione il compito di effettuare verifiche periodiche e sistematiche sulle
conoscenze ed abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche.
Al fine di attuare il disposto di tale norma, finalizzato al progressivo miglioramento ed
all'armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e formazione, con il decreto legislativo 19
novembre 2004, n.286, è stato istituito il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di
istruzione e formazione nell'ambito del predetto Istituto nazionale, che, a sua volta, è stato riordinato.
Tra i compiti previsti, assume particolare rilievo, appunto, quello anzidetto delle verifiche periodiche e
sistematiche sulle conoscenze ed abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta
formativa delle istituzioni scolastiche anche nel contesto dell'apprendimento permanente.
La rilevanza strategica dell'attività dell'Istituto nazionale ha indotto, più volte, il legislatore ad
intervenire per potenziare la qualificazione scientifica dell'INVALSI, attribuendo allo stesso ulteriori
compiti (vedi art.1, commi da 612 a 615, della legge 27 dicembre 2006, n.296) e prevedendo, con la
legge 25 ottobre 2007, n.176, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2007,
n.147, in particolare all'art.1, comma 5, l'emanazione di un'apposita direttiva annuale, da parte del
Ministro dell'Istruzione, per l'individuazione degli obiettivi relativi alla valutazione esterna condotta dal
Servizio nazionale di valutazione sul sistema scolastico e sui livelli di apprendimento degli studenti.
Con la direttiva del Ministro n.76 del 6 agosto 2009, registrata dalla Corte dei Conti il 16 settembre
2009, registro 5, foglio 363, sono stati individuati gli obiettivi generali delle politiche educative
nazionali, di cui l'INVALSI dovrà tenere conto per lo svolgimento della propria attività istituzionale per
l'anno scolastico 2009-2010.
Fra gli obiettivi, assume particolare importanza la valutazione degli apprendimenti in italiano e
matematica degli studenti della seconda e quinta classe della scuola primaria e della prima e terza
classe della scuola secondaria di primo grado. Per quest'ultima classe si terrà conto della valutazione
degli apprendimenti cui sono sottoposti gli studenti in occasione della prova nazionale dell'esame di
Stato al termine del primo ciclo.
La valutazione riguarderà obbligatoriamente tutti gli studenti delle predette classi delle istituzioni
scolastiche, statali e paritarie, del primo ciclo di istruzione. Come in tutte le indagini è previsto un
controllo di qualità sulle procedure di somministrazione mediante l'invio di osservatori in un campione
casuale di scuole.
Per snellire e facilitare le operazioni di trasmissione dei risultati è essenziale la collaborazione degli
insegnanti per la somministrazione, la correzione delle prove e la trascrizione degli esiti sugli appositi
fogli risposta da inviare all'INVALSI. In questo modo i fascicoli delle prove potranno essere trattenuti e
conservati dalle istituzioni scolastiche quali materiali utili a iniziative e momenti di riflessione e di
confronto.
L'INVALSI, cui la presente è inviata per conoscenza, vorrà coordinare l'attività dei referenti degli Uffici
scolastici regionali, allo scopo di fornire indicazioni in ambito regionale sia in merito all' individuazione
delle scuole che costituiscono il campione, sia in relazione alla tempistica delle operazioni di
somministrazione delle prove a tutte le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, del primo ciclo di
istruzione, che, si ribadisce, devono prestare la massima collaborazione all'Istituto nazionale per lo
svolgimento dei suoi compiti istituzionali obbligatori, in quanto previsti dalla legge (vedi anche
circolare ministeriale n.34 del 27 marzo 2007). Sarà cura, inoltre, del medesimo Istituto concordare
con i referenti degli Uffici scolastici regionali le modalità per l'individuazione degli osservatori esterni
che saranno designati per assistere allo svolgimento delle prove in questione e per la comunicazione
dei loro nominativi alle istituzioni scolastiche interessate, chiarendo eventuali aspetti connessi al
coordinamento tra il personale della scuola e i predetti osservatori.
Le SS.LL., acquisite tutte le informazioni utili sulle fasi della rilevazione degli apprendimenti, anche
mediante consultazione del sito dell'INVALSI - www.invalsi.it -, vorranno provvedere ad accreditare
gli osservatori esterni e a fornire ai Dirigenti scolastici di tutte le scuole, statali e paritarie, del primo
ciclo di istruzione ogni utile indicazione al fine di garantire il migliore esito della rilevazione stessa.
Si confida nella consueta disponibilità delle SS.LL., nella consapevolezza che un armonico
coinvolgimento di tutte le parti interessate possa contribuire ad una buona riuscita delle operazioni di
valutazione in coerenza con gli obiettivi generali delle politiche educative nazionali.
Si ringrazia per la collaborazione
Il Direttore Generale
Mario G. Dutto